Il docente ha un rapporto complesso con il suo registro personale.
Questi non ė solo un obbligo, ma uno strumento attivo per l’attività didattica e, contemporaneamente, un documento ufficiale con risvolti giuridici. Per queste ragioni, il registro e a sua compilazione e tenuta sono fondamentali ed impegnativi.
La natura binaria, se non ambigua, del registro sono ben evidenziate dalla giurisprudenza scolastica. La sentenza n. 3004/1999 della V sezione penale della Corte di Cassazione recita: “
La funzione primaria del giornale del professore è quella di costituire un promemoria per il docente di tutte le attività espletate nel corso dell’anno scolastico e dei processi di maturazione degli alunni, in modo che con maggiore precisione e semplicità si possano svolgere i consigli di classe”.
La sentenza parla espressamente di “
funzione primaria“, ad indicare come il registro a una natura complessa, in parte tecnica, in parte giuridica. Se, infatti, il registro è un promemoria per i docenti, esso ha anche un documento ufficiale, con rilevanza giuridica pubblica; la sentenza n. 208196/1997 ha stabilito che il registro di classe è un atto pubblico “
in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza”. Il docente, infatti, in quanto funzionario pubblico, assume le funzioni del pubblico ufficiale quando esercita le sue funzioni istituzionali che lo pongono in posizione di immedesimazione organica con l’organo, cioè l’istituzione scolastica.
Così il docente è pubblico ufficiale quando registra assenze, ritardi, uscite, quando registra e sanziona il comportamento degli studenti, quando prende contatti con i genitori, quando esprime una valutazione, quando partecipa ad uno degli organi collegiali.
Come si riscontra nella sentenza n.714/2010, “(…)
nel registro del professore devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i voti riportati”. È infatti funzione fondamentale, obbligatoria del docente la compilazione del registro perché connessa al suo ruolo istituzionale, ovvero la responsabilità legata alla sorveglianza degli studenti e la funzione di valutazione del rendimento degli studenti.
Per quanto riguarda il rapporto fra registro personale e valutazione, la giurisprudenza si esprime in questi termini: “La mancanza di tale registro renderà forse più complicato lo scrutinio finale, ma non può in alcun modo impedirlo o invalidarlo, essendo il docente tenuto a formulare i suoi giudizi, indipendentemente dalle eventuali annotazioni sul registro. E ciò è tanto più vero se si considera che il docente è tenuto a formulare un giudizio globale sul processo formativo dell’alunno e non sulle singole prove, cosicché l’annotazione più o meno completa riportata nella singola prova non appare assolutamente rilevante. La scorretta tenuta del giornale del professore potrà eventualmente esporre l’insegnante a nota di demerito e ad un giudizio disciplinare, ma non potrà ioincidere sulla validità della valutazione finale dell’alunno”