Organi collegiali: il Consiglio di Classe note per gli scrutini

La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d’istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente.
Per prassi consolidata, la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni. Questa prassi è supportata dalla C.M. 105/1975 (nel caso in cui, ovviamente, la scuola non abbia previsto nel regolamento d’istituto le modalità per la convocazione degli organi collegiali), che all’art.1 prescrive:
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell ́organo collegiale e mediante affissione all ́albo di apposito avviso; in ogni caso, l ́affissione all ́albo dell ́avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell ́organo collegiale…

Organi collegiali: il Consiglio di Classe – ancora sugli scrutini

Il Dirigente Scolastico può delegare la presidenza del Consiglio di classe solo ad un docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. Se ciò non accadesse ogni decisione assunta in sede di scrutinio risulterebbe nulla.
Il collaboratore vicario può essere delegato a presiedere la seduta solo quando il Dirigente Scolastico è assente dal servizio perché collocato in particolari posizioni di “status” (assenza per malattia, ferie, ecc.) che gli impediscono di svolgerne i compiti. In questo caso, il collaboratore vicario assume “ipso facto” le funzioni del Dirigente e quindi anche quella di Presidente del Consiglio di classe in sede di scrutinio.
Analogamente, Un docente assente agli scrutini dev’essere sostituito, pena la nullità della seduta. In proposito, occorre ricordare che l’art. 8, comma 6 nell’ O.M. 92/2007 recita: “…In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe [allo scrutinio finale] dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente”.
Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. Ne consegue che il Consiglio di Classe deve necessariamente operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti.
In caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione di “status”che ne giustifichi l’assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) dev’essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola (il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe anche se di materia affine). Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale. Se nell’Istituzione non vi è un docente della stessa materia, si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti, non essendo prevista nella giurisprudenza la nomina di docente di differente disciplina.
La sostituzione di docenti assenti con docenti non della stessa materia può comportare anche l’annullamento per vizio di forma delle deliberazioni assunte. Stesso destino attende, ovviamente, per i risultati di uno scrutinio in cui uno o più componenti assenti non siano stati sostituiti.
La sentenza n. 31634 del 25 agosto 2010 con la quale il Tar Lazio ribadisce l’obbligatorietà della presenza di tutti i docenti, stante la natura di “collegio perfetto” dell’organo collegiale parla chiaro:
Nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l’incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola”.
In sintesi, un alunno era risultato non promosso a seguito di uno scrutinio a cui non partecipavano docenti di discipline opzionali. La famiglia del ragazzo nn ammesso era ricorsa dinnanzi al TAR invocando il vizio di forma del provvedimento vista “la non perfezione dell’organo collegale”. L’istituto scolastico si era difeso sostenendo che nel caso in specie la presenza di alcuni docenti fosse superflua, data la natura “extracurricurale” delle discipline insegnate. Tuttavia, il TAR ha fatto rilevare che le discipline affidate ai docenti assenti erano pienamente inserite nel giudizio finale e, cosa ancor più grave, avevano concorso alla media dei voti ed ha annullato il provvedimento di non promozione per vizio di forma.
Se ne deduce chiaramente che l’obbligatorietà della sostituzione del docente assente e della completezza del consiglio di classe sono requisiti fondamentali del procedimento dello scrutinio, tanto da genere l’annullamento del provvedimento stesso.

Sondaggi online con seamonkey parte 2

Riprendiamo a parlare di SurveyMonkey.
Avviamo la registrazione di un account gratuito, che per le esigenze delle scuole è più che sufficiente.

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Form di iscrizione a SurveyMonkey
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Poi occorre inserire nella seconda casella una password, al massimo 25 caratteri, da ripetere nella terza casella.

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Una volta completato il form, basta premere “registrati” e, se tutto va bene, l’account su SurveyMonkey è bello e pronto.

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In alternativa, è possibile registrarsi utilizzando un account Google o Facebook se già disponibile.

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Per oggi è tutto. Alla prossima per vedere come realizzare un sondaggio con Survey Monkey.

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Organi Collegiali: il Consiglio di Classe – le assenze


Le assenze degli alunni, il loro computo e la loro valutazione in seno alla fase di scrutinio da parte del Consiglio di Classe e sono divenuti elemento fondamentale per la valutazione generale dell’alunno, tanto da meritare un’attenzione particolare da parte dl legislatore.
In questo senso si muove il DPR 122/09, che, all’art. 14, comma 7, D.P.R. 122/2009 così recita: “[…] per procedere alla valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.
Il comma è molto importante e quindi va ben analizzato. A partire dal lessico utilizzato, che merita qualche precisazione. In particolare, occorre prestare attenzione alle parole “dell’orario annuale personalizzato”. Questa dicitura ha creato inizialmente ma confusione, fra chi considerava il monte ore e chi i giorni, fra chi intendeva individualizzato per disciplina o per alunno o ancora per corso. I contrasti e le incomprensioni, normali per una trasformazione così radicale e repentina (se si pensa che le assenze non hanno mia causato prima, almeno dagli anni ’70, la non ammissione all’anno successivo dell’alunno). Oggi è (più o meno) uniformemente accettato il criterio per cui è assenze debbano essere calcolate in ore (infatti nella riforma si fa espresso riferimento al monte ore annuale) mentre “personalizzato” si riferisce al fatto che nel computo delle ore di assenza vanno integrate anche le ore delle attività facoltative opzionali, che sono opzionali nella scelta, ma obbligatorie nella frequenza una volta scelte.

Per quanto riguarda, invece, il problema della scuola in ospedale e, più in generale, di alunni che seguono per periodi rilevanti dell’anno scolastico, anche non continuativi, in luoghi di cura, interviene la nota prot. 7736 del 27/10/2010, che recita testualmente: “In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai fini della validità dell’anno scolastico di cui all’art. 14, comma 7 del DPR 22/6/2009, n. 122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. E’ del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall’art. 11 del D.P.R. 22/6/2009, n 122 […]”.

Il predetto art. 14 del DPR 122/09 prevede anche la possibilità, nel testo in funzione transitoria, di deroghe al numero di assenze totale, lasciando all’autonomia delle singole istituzioni scolastiche l’opportunità di stabilirne l’entità e la natura.

Organi collegiali: il Consiglio di Classe – coordinatore, presidente e segretario

Il consiglio di intersezione, quello di interclasse e quello di classe sono presieduti dal dirigente scolastico oppure da un docente suo delegato e membro del consiglio stesso. Infatti, il DS non può essere sostituito da un suo collaboratore come presidente del consiglio di classe perché il CdC deve essere presieduto da un membro dello stesso, a meno che il DS non risulti assente egli stesso, per cui il collaboratore ne assume, entro i limiti previsti dalla nomina a collaboratore. Tuttavia, il DS può delegare un docente a svolgere in sua vece il ruolo di presidente del consiglio di classe, con apposita nomina scritta. Si tratta, in questo caso, di un atto del dirigente che costituisce esercizio del suo potere di delega, non richiede delibere degli organi collegiali e non comporta adempimenti che vadano al di là della seduta medesima. Il compito del delegato è, in soldoni, solo quello di assicurare la regolarità della seduta, compresa la verbalizzazione, da affidare, però, ad altro componente del consiglio, il segretario, la cui figura è prevista al comma 5, artico 5 del D.Lgs 297/94. Si tratta, in entrambi i casi, di ruoli con ambiti precisi, la cui designazione può essere fatta di volta in volta, in occasione delle singole riunioni, oppure per l’intero anno scolastico. per entrambi i casi, tale funzione, poiché prevista fa le attività funzionali nella normativa, non è declinabile.
La normativa vigente (né il T.U del 1994, né il CCNL del 2007), non fa alcun cenno alla figura del coordinatore di classe, figura comunque largamente diffusa nella pratica delle scuole e con compiti che vanno al di là della presidenza del consiglio (rappresentanza nei riguardi dei genitori, stesura del piano didattico, corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà, collegamento con il dirigente, organizzazione di iniziative, ecc.).
Per questa ragione, dato che tale figura può essere molto utile nella gestione delle attività organizzative della classe, la prassi di nominare un membro del consiglio di classe come coordinatore della stessa (della classe, non del consiglio) è ampiamente diffusa. Tale nomina, però, deve comnque essere inquadrata amministrativamente. Viene in soccorso delle istituzioni scolastiche autonome il DPR 275/99, il cosiddetto regolamento dell’autonomia, secondo cui (articolo 3 comma 1) il POF “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa”. Dunque il Collegio dei Docenti, cui spetta la competenza a deliberarne l’istituzione, deve esplicitamente prevederlo nella stesura del POF in sede di programmazione iniziale.
A quel punto il dirigente scolastico conferisce le nomine conseguenti, come atto esecutivo di una delibera dell’organo collegiale. Ma l’incarico in parola, a differenza di quello di segretario e di presidente delegato, in quanto non rientrante tra le attività regolate dal CCNL vigente, non è obbligatorio per il docente che potrà dichiarare la propria indisponibilità e declinare l’incarico conferitogli.

Il concorso parte 10: le prove scritte parte 1

Il 10 gennaio 2013 il Ministero ha pubblicato il calendario nazionale delle prove scritte: dall’11 al 21 febbraio. Comincia la scuola di infanzia, chiude Ambito 5 Lingue. Il calendario è stato confermato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2013. Le prove si svolgeranno presso istituzioni scolastiche site nei capoluoghi di Regione. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico, sarà reso noto il 25 gennaio 2013 con avviso pubblicato sulla rete intranet e sul sito del MIUR (www.istruzione.it), nonché sui siti internet degli Uffici Scolastici Regionali competenti a gestire la procedura.
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per la sessione antimeridiana e alle ore 14.00 per la sessione pomeridiana.
Il candidato dovrà esibire un documento di identità in corso di validità (non è necessario il codice fiscale).
Nell’avviso del 10 gennaio 2013 il Ministero chiarisce modalità (quesiti a risposta aperta) e la durata della prova:

2 ore e trenta minuti (4 quesiti)
2 ore per l’insegnamento di discipline scientifiche e tecnico-pratiche (A020, A033, A034, A038, A049, A059, A060 e C430), che prevede anche l’espletamento di una ulteriore prova successiva di laboratorio, nonché le prove scritte relative all’insegnamento di discipline artistiche (ambito 01: classi A025/A028), che prevede anche l’espletamento di una ulteriore prova pratica successiva (3 quesiti)
Le prove verteranno:
sui programmi disciplinari allegati al bando
sui contenuti trasversali indicati nelle Avvertenze generali (All. 3 al Bando).

Sondaggi online con seamonkey parte 1

New companies enter the fray
New companies enter the fray (Photo credit: tjohansmeyer)

Anche le istituzioni scolastiche, nel loro proceso di trasformazione e di apertura verso l’esterno, possono necessitare di sondaggi, ad esempio per conoscere il grado di soddisfazione delle famiglie, o il rendimento di progetti extracurriculari, oppure conoscere meglio il proprio bacino di utenza. Tuttavia, organizzare un sondaggio porta a porta può essere complesso e difficoltoso. In questo è utile organizzare un sondaggio online, sia perché consente di raggiungere più soggetti da testare, sia perché esistono siti che permettono di costruire facilmente e velocemente, oltre che somministrare, ovviamente, sondaggi online.

Uno di questi è sicuramente SurveyMonkey, disponibile all’indirizzo http://it.surveymonkey.com/.
Questa è la home page del sito:

Home page di SurveyMonkey
Home page di SurveyMonkey

Come si può vedere, è possibile organizzare sondaggi per svariati enti, attività economiche, enti onlus ecc… Compresa la formazione e le istituzioni scolastiche:

Home page di SurveyMonkey
Home page di SurveyMonkey

Sono anche disponibili diversi modelli già pronti ed esempi:

Esempi di Survey Monkey
Esempi di Survey Monkey

Per poter realizzare un sondaggio online, occorre innanzitutto ottenere un account gratuito, ottenibile cliccando sul pulsante “registrati gratis”, come nell’immagine qui sotto:

Homepage di SurveyMonkey
Homepage di SurveyMonkey

E per questo post basta così. A presto, per conoscere le procedure di registrazione…

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Free software sezione audio-video: free studio parte 2

Vediamo nel dettaglio alcune funzioni della suite audio-video Free Studio.
Innanzitutto, il menu dvd e video. Questa è la schermata che segue:

Schermata dvd e video
Schermata dvd e video

Come si può chiaramente vedere, il programma consente di convertire i video in diversi formati, avi, 3gp (per telefoni e smartphone), mp4 (per iPad, Iphone ecc…), flv (video flash per youtube). Ma fa anche altro. Consente di trasformare il filmato nel nuovo formato html5, più agevole e leggero per il web 2.0, estrarre l’audio dal filmato o una sequenza i immagini e realizzare un video in 3D. ma soprattutto consente di manipolare un video caricato.
E’ possibile, ad esempio, ruotare il filmato oppure ribaltarlo, con il menu nell’immagine sotto riportata:

Schermata menu flip and rotate
Schermata menu flip and rotate

oppure tagliare il video eliminando le parti inutili o montando sequenze, con il menu nell’immagine sotto riportata:

Schermata menu video dub (taglia e incolla)
Schermata menu video dub (taglia e incolla)

Forse non ha le funzioni avanzate di programmi come Virtualdub o Avidemux, ma è più che valido per le esigenze di appassionati e videoamatori.

Free software sezione audio-video: free studio parte 1

Free Studio è un programma molto interessante. Infatti, è in grado di fare molte cose, e anche bene. Vediamo quali sono le potenzialità di questa suite audio-video.

Schermata di avvio di Free Studio
Schermata di avvio di Free Studio

Innanzitutto, una volta installato, questa è la schermata iniziale:

Schermata dei menu di Free Studio
Schermata dei menu di Free Studio

Come si evince dalla schermata dei menu qui sopra, Free Studio è in grado di operare su più fronti:
scaricare filmati da youtube
scaricare, tagliare e convertire audio in vari formati
scaricare, tagliare e convertire video in vari formati
masterizzare cd, dvd e blu ray
manipolare foto e immagini varie, screenshots compresi.
Non c’è che dire, un’utilissima suite più che adatta alle esigenze base di chi lavora con video ed audio.

Nei prossimi post cercheremo di vedere praticamente qualche funzione.

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Adobe suite 2 disponibile al download

Logo of Adobe Systems Incorporated
Logo of Adobe Systems Incorporated (Photo credit: Wikipedia)

Salve,

solo un breve post per far sapere a tutti gli interessati che Adobe ha di recente dismesso la versione 2 della sua famosa suite, che è scaricabile gratuitamente, sia per windows che per mac, dal sito, all’indirizzo

http://www.adobe.com/downloads/cs2_downloads/index.html.

Certo, forse non sono all’ultimo grido, ma avere indesign, acrobat, illustrator e premiere può essere un buon punto di partenza per potenziare il settore software, non credete?

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