Le assenze degli alunni, il loro computo e la loro valutazione in seno alla fase di scrutinio da parte del Consiglio di Classe e sono divenuti elemento fondamentale per la valutazione generale dell’alunno, tanto da meritare un’attenzione particolare da parte dl legislatore.
In questo senso si muove il DPR 122/09, che, all’art. 14, comma 7, D.P.R. 122/2009 così recita: “[…] per procedere alla valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.
Il comma è molto importante e quindi va ben analizzato. A partire dal lessico utilizzato, che merita qualche precisazione. In particolare, occorre prestare attenzione alle parole “dell’orario annuale personalizzato”. Questa dicitura ha creato inizialmente ma confusione, fra chi considerava il monte ore e chi i giorni, fra chi intendeva individualizzato per disciplina o per alunno o ancora per corso. I contrasti e le incomprensioni, normali per una trasformazione così radicale e repentina (se si pensa che le assenze non hanno mia causato prima, almeno dagli anni ’70, la non ammissione all’anno successivo dell’alunno). Oggi è (più o meno) uniformemente accettato il criterio per cui è assenze debbano essere calcolate in ore (infatti nella riforma si fa espresso riferimento al monte ore annuale) mentre “personalizzato” si riferisce al fatto che nel computo delle ore di assenza vanno integrate anche le ore delle attività facoltative opzionali, che sono opzionali nella scelta, ma obbligatorie nella frequenza una volta scelte.
Per quanto riguarda, invece, il problema della scuola in ospedale e, più in generale, di alunni che seguono per periodi rilevanti dell’anno scolastico, anche non continuativi, in luoghi di cura, interviene la nota prot. 7736 del 27/10/2010, che recita testualmente: “In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai fini della validità dell’anno scolastico di cui all’art. 14, comma 7 del DPR 22/6/2009, n. 122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. E’ del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall’art. 11 del D.P.R. 22/6/2009, n 122 […]”.
Il predetto art. 14 del DPR 122/09 prevede anche la possibilità, nel testo in funzione transitoria, di deroghe al numero di assenze totale, lasciando all’autonomia delle singole istituzioni scolastiche l’opportunità di stabilirne l’entità e la natura.