Responsabilità delle istituzioni scolastich: una sentenza

La Cassazione Civile, con la sentenza n. 3680/11, ha stabilito che, nel caso in cui un cane randagio aggredisca un alunno all’interno della struttura scolastica, l’Istituto è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall’allievo, in quanto su di esso grava l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli allievi.

Tale obbligo, scaturente dalla semplice iscrizione scolastica, deriva dal fatto che “con l’iscrizione gli alunni sono affidati all’Amministrazione scolastica”. La Suprema Corte ha inoltre chiarito che anche in questo caso vige il rovesciamento dell’onere della prova: infatti, mentre il danneggiato deve solo provare che l’evento si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto con la scuola, grava invece sulla scuola l’onere di dimostrare che, avendo provveduto a predisporre tutti gli accorgimenti necessari ad impedire l’ingresso ad estranei, l’evento lesivo sia stato determinato da causa ad essa non imputabile.
Se uno studente è morso da un cane incustodito o randagio nel cortile di una scuola è dunque l’istituto, e quindi, in primis, il Ministero dell’Istruzione, a risponderne, a meno che l’amministrazione non provi che erano stati predisposti tutti gli accorgimenti per evitare intrusioni (anche di cani) nell’istituto e nelle sue pertinenze.
Come si può vedere, le competenze della scuola e le sue responsabilità si ampliano enormemente, fino a comprndere, oltre ovviamente al tempo scuola in quanto tale (orario lezioni), anche il tempo che intercorre fra l’arrivo dell’alunno nell’area della sede scolastica e la sua definitiva partenza. Anche lo spazio di responsabilità della scuola si amplia. Non solo lo spazio dell’istituzione vero e proprio (aule, laboratori, palestre, scale ecc…), ma anche gli spazi circostanti l’edificio, oltre, ovviamente, agli spazi annessi, come il cortile della scuola e le aree verdi relative. Questa estensione della responsabilità si applica anche agli spazi immediatamente prossimi all’edificio, anche se non di competenza esclusiva della istituzione stessa. E’ il caso, quindi, per le IISS, di analizzare compiutamente la situazione e prendere i relativi provvedimenti al più presto possibile. Infatti, l’amministrazione deve essere in grado di dimostrare di aver preso tutti i provvedimenti possibili per limitare i possibili pericoli per gli alunni, in modo da poter affermare che l’episodio non sarebbe stato prevedibile in fase di elaborazione del piano per la sicurezza, né l’IS avrebbe potuto porvi rimedio preventivamente.

La sentenza:
sentenza n. 3680/11

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